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FURTO IN CONDOMINIO: PONTEGGI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

I ponteggi possono agevolare l'esecuzione di un furto e determinare la responsabilità dell'impresa, ma solo a determinate condizioni.

11/02/2022 Autore: www.condominioweb.com

In occasione dei lavori di ristrutturazione del condominio, è inevitabile che l'impresa appaltatrice debba montare la cosiddetta impalcatura. I ponteggi sono, infatti, indispensabili per lavorare ed operare nei vari punti dell'edificio, diversamente non raggiungibili.

È innegabile, però, che l'impalcatura rappresenti una ghiotta occasione per eseguire dei furti nei vari appartamenti, atteso che la struttura, potenzialmente, facilita, e non poco, il libero accesso all'interno del fabbricato, indipendentemente dall'altezza che si intende raggiungere.

Ebbene, quando ciò accade sarebbe possibile invocare la responsabilità dell'impresa? Pur non essendo questa complice dei ladri, potrebbe essere chiamata a risarcire il derubato per non aver adottato tutte le opportune cautele atte ad impedire al malfattore un facile passaggio tra i ponteggi?

A queste domande ha, più volte, risposto la giurisprudenza. Da ultimo, ciò è avvenuto con la sentenza n. 1346 del 29 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Potenza. In particolare, in questo procedimento, si sono scontrate la ditta che aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione in un fabbricato e l'assicurazione di un residente che, in occasione dell'appalto, era stato vittima di un furto.

Quindi, approfondiamo meglio cosa è successo in questo edificio lucano e perché è stato necessario risolvere il contenzioso dinanzi ad un magistrato.

Furto in condominio: ponteggi e responsabilità dell'impresa: il caso concreto

In un condominio, nel periodo in cui erano in esecuzione alcuni lavori di ristrutturazione, uno dei residenti aveva subito un furto nel proprio appartamento. In ragione di tale circostanza, essendo assicurato, la vittima otteneva un indennizzo di circa trentatremila euro.

La compagnia assicuratrice, però, si attivava per recuperare, quanto versato, dalla ditta che, all'epoca dei fatti, stava operando nel fabbricato. Secondo la tesi dell'assicurazione, il furto era avvenuto a causa dei ponteggi che avevano, quindi, consentito ed agevolato l'effrazione.

L'impresa era, perciò, responsabile dell'accaduto e, per questo motivo, la compagnia agiva, in surrogazione, nei suoi confronti allo scopo di essere rimborsata «l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (Art. 1916 co. 1 c.c.)».

Da ciò nasceva il contenzioso dinanzi al Tribunale di Potenza, durante il quale si scontravano le tesi opposte. Emergeva quella dell'assicurazione, volta a dimostrare il comportamento imperito e negligente dell'impresa. Di contro, la parte convenuta respingeva ogni addebito e negava che vi fosse qualsivoglia legame causale tra il proprio operare e il furto verificatosi nel palazzo.

L'ufficio lucano, al termine di un'istruttoria caratterizzata dall'escussione di alcuni testimoni, ha rigettato la domanda e ha condannato la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite.

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