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POSTEGGIO MOTO IN CONDOMINIO: ANALISI DEI PRINCIPALI PROBLEMI

Il singolo condomino può utilizzare gli spazi comuni per posteggiare la moto ma non può pensare che la sua facoltà sia illimitata.

03/12/2021 Autore: www.condominioweb.com

L'art.1102 c.c. consente ad ogni condomino di trarre dalla cosa comune la stessa utilità, anche se con modalità non perfettamente uguali, purché, le diverse modalità non comportino, per gli altri condomini, disagi rilevanti: si deve, in altri termini, avere riguardo ad un uso ragionevole, non ostruzionistico, tale, cioè, da non alterare la destinazione dello spazio comune ed impedire agli altri di fare uso della stessa cosa.

Il comportamento abusivo del condominio motociclista

Ne consegue che la condotta del condomino che mantiene ferma per periodi di tempo rilevanti la sua moto nel cortile adibito a parcheggio manifesta l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, trattandosi di un'occupazione stabile di una porzione del posteggio comune.

Di conseguenza detta condotta costituisce una sorta di abuso, impedendo agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dell'area comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà degli altri condomini.

In ogni caso si deve tenere conto che non si pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, con la conseguenza che può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà (Cass. civ., Sez. VI, 18/03/2019, n. 7618).

Si tenga conto che spesso è presente nel regolamento di condominio una clausola che vieta di parcheggiare e/o lavare le moto (o le auto) nel cortile o in altri spazi comuni. Tali disposizioni, in modo evidente, limitano il diritto di godimento dei condomini sulla cosa comune escludendo che di essa si possa fare un certo uso perché, evidentemente, non ritenuto confacente agli interessi dei condomini: ogni violazione di tale pattuizione rende il posteggio moto abusivo.

Da notare che l'eventuale tolleranza nei confronti di uno o più condomini che continuano a posteggiare le loro moto in spazi comuni in cui, per espressa previsione di una norma di natura contrattuale, non è possibile parcheggiare, non garantisce ai trasgressori il diritto di continuare a violare il regolamento che può essere sempre fatto rispettare, in qualsiasi momento

Posti moto insufficienti e decisioni assembleari

Il criterio dell'uso promiscuo della cosa comune, desumibile dall'art.1102 c.c., richiede che ciascun partecipante abbia il diritto di utilizzare la cosa comune come possa e non in qualunque modo voglia, atteso il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento degli altri comunisti.

Tuttavia, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento.

Pertanto, l'assemblea, alla quale spetta il potere di disciplinare i beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, ben può stabilire, con deliberazione a maggioranza, il godimento turnario della cosa comune, nel caso in cui non sia possibile l'uso simultaneo da parte di tutti i condomini, a causa del numero insufficiente dei posti moto condominiali.

Peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo, ad opera di taluni, non può assumere l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale

Del resto, se il parcheggio condominiale lo consente l'assemblea può deliberare di assegnare un posto moto per ogni singolo condomino.

Tale decisione con la quale si individuano gli spazi destinati a posto moto e poi si delimitano ed assegnano ai singoli condomini, non dà luogo ad un'innovazione vietata dall'art.1120 c.c., non comportando tale assegnazione una trasformazione dell'originaria destinazione del bene comune, o l'inservibilità di talune parti dell'edificio all'uso o al godimento anche di un singolo condomino.

Si consideri, però, che è nulla la delibera che consenta l'utilizzazione, seppure in forma turnaria, anche a soggetti in capo ai quali non sia configurabile la posizione di condomino secondo le previsioni del regolamento condominiale (ad esempio, quando il regolamento condominiale esclude dall'uso dell'area cortilizia in questione i proprietari di unità immobiliari poste a piano terra con accesso esterno al cortile stesso).

La rimozione della moto del condomino

Accade speso che i motoveicoli dei condomini vengano abbandonati in uno spazio non abilitato alla sosta, come nel caso in cui un mezzo venga parcheggiato davanti al portone o nell'androne, innanzi alla serranda di un garage o anche in un'area destinata alla manovra o perfino in modo tale da impedire ad altro mezzo di parcheggiare in uno spazio adibito alla sosta.

In tale ipotesi, l'assemblea non può deliberare di rimuovere il mezzo di trasporto con l'intervento del carro attrezzi ponendo le spese a carico del proprietario, ove conosciuto; non è consentito neppure introdurre nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie, in quanto ciò sarebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento che non consentono al privato - se non eccezionalmente - il diritto di autotutela.

L'amministratore, pertanto, dovrà invitare l'interessato a rimuovere spontaneamente l'autoveicolo o mezzo analogo abbandonato in sosta, quindi applicare le eventuali sanzioni previste nel regolamento e, solo in caso di mancato raggiungimento di risultato positivo, previa autorizzazione assembleare, rivolgersi al magistrato chiedendo, in via di urgenza, l'emissione di un ordine di rimozione del mezzo e di tutela del possesso ai sensi dell'art.1168 c.c.

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