MAZZILLI GIACOMO

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LA MANUTENZIONE DELLE INSTALLAZIONI EFFETTUATE DAI PRIVATI SU PARTI CONDOMINIALI (VERANDE, BUSSOLE PROTETTIVE, PENSILINE, TETTOIE, ECC.) GRAVA SUI PROPRIETARI DEI SINGOLI APPARTAMENTI O SULL'INTERO CONDOMINIO?

29/06/2019

Vi è da premettere che si può ragionevolmente ritenere che i manufatti oggetto di quesito non siano da considerarsi quali beni condominiali, per tre ordini di ragioni:
- non esiste alcuna previsione legislativa che preveda la condominialità delle opere realizzate dai singoli condomini sui beni comuni, ex art. 1102 c.c., per i quali anzi, la giurisprudenza è costante nel sottolineare che restano a cure e spese di coloro che le costruiscono;
- dal punto di vista dell’utilità del bene, criterio principe al fine di stabilire se un bene sia da considerarsi condominiale, v’è da ritenere che, essendo state costruite spese di singoli condomini, tali opere svolgano una funzione strumentale e funzionale a servizio esclusivamente delle unità di esclusiva proprietà dei condomini che le hanno realizzate e non dell’intero edificio;
- infine, in ragione del periodo di costruzione postumo alla nascita del condominio. Infatti, sebbene sussista un collegamento materiale delle opere realizzate su un bene condominiale (la facciata), tale condizione non esisteva, appunto, al momento della nascita del condominio.-
Di conseguenza, non essendo applicabile la normativa condominiale, per il riparto delle spese relative alla manutenzione della facciata, non potrà farsi riferimento ai criteri prescritti dal menzionato art. 1123 c.c.-
Pertanto, pare plausibile ritenere che laddove si rendano necessari lavori di manutenzione della facciata condominiale, alle spese relative ai manufatti istallati sulla stessa, a spesa di singoli condomini, a proprio esclusivo godimento, provvedano unicamente ad autonomamente questi ultimi.

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