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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI SULLA BASE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

16/01/2018
Interventi per il risparmio energetico su parti comuni di edifici condominiali (detrazione Irpef/Ires)
 
• Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali
di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o
che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
• dal 6.6.2013 al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di
edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli
infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000
euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000
• dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni
edilizie
• dal 6.6.2013 al 31.12.2021 = 65%, in 10 quote annuali (salve le eccezioni di cui al box
sovrastante)
• dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali
La possibilità di cessione del credito da parte dei soggetti anzidetti è stata estesa
(con il d.l. n. 50/’17, come convertito) alle spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021
per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali nonché per quelli di cui al box sottostante, punti a) e b). Tale cessione
può avvenire a favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi o a
favore di altri soggetti privati. Le modalità per effettuare la cessione in questione
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
28.8.2017. La legge di bilancio 2018 ha previsto che dal 2018 possano avvalersi
della cessione in questione anche soggetti diversi dagli “incapienti”, con espressa
esclusione della cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari e alle
amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/’01.
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