ASCENSORE: I CONDOMINI DEL PIANO TERRA DEVONO PAGARE?
Tra i quesiti più discussi in condominio, uno riguarda le spese dell’ascensore da parte dei proprietari al pianterreno.
Infatti chi vive al pianoterra non ha necessità di utilizzare l’ascensore per raggiungere la propria abitazione. Tuttavia, anche i condòmini del pianterreno potrebbero utilizzare l’ascensore per raggiungere i piani superiori, dove talvolta si trovano spazi comuni condominiali, come ad esempio lo stenditoio oppure il lastrico solare. Da qui partiamo per analizzare se i proprietari al piano terra devono pagare gli ascensori in condominio.
Condominio: come si dividono le spese?
Tutti i condòmini sono tenuti a pagare le spese condominiali per le parti comuni, in valore proporzionale ai propri millesimi. Si tratta del cosiddetto criterio dell’utilizzazione generale.
Bisogna però fare una distinzione: infatti, per i beni comuni destinati a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno. Si tratta del criterio dell’utilizzazione differenziata e come vedremo, è quello che viene adottato anche per la divisione delle spese riguardanti l’ascensore.
Infine, qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità. Si tratta del cosiddetto criterio dell’utilizzazione separata.
Come si dividono le spese dell’ascensore condominiale?
Il Codice civile prevede che le spese per la manutenzione e sostituzione degli ascensori così come per le scale, vengano divise tra i proprietari delle unità immobiliari a cui servono, in questo modo:
- metà dell’importo viene diviso tra tutti i comproprietari in base ai millesimi di proprietà;
- la restante parte, invece, viene ripartita in misura proporzionale all’altezza di ciascuno piano dal suolo.
Si applicherà dunque una divisione delle spese basato sul criterio di utilizzazione differenziata del servizio.
Condominio: chi abita a piano terra paga l’ascensore?
Come si può notare, il criterio di ripartizione delle spese per l’ascensore in base all’utilizzazione differenziata è ibrido: per metà si prenderanno in considerazione le tabelle millesimali, per l’altra metà invece verrà considerata l’altezza del piano dal suolo.
A tali spese devono partecipare anche i titolari degli appartamenti del pianoterra, salvo diverso accordo approvato all’unanimità (oppure contenuto nel regolamento originario).
Questo significa che i proprietari degli appartamenti al pianoterra pagheranno solo la metà della spesa in base ai loro millesimi e nient’altro, essendo l’altezza del loro piano pari a zero.
Di conseguenza il condomino al pianterreno contribuisce alla spese dell’ascensore, ma in maniera minore rispetto a coloro che abitano ai piani superiori.
Anche la giurisprudenza è d’accordo: i proprietari delle unità immobiliari al piano terra traggono un vantaggio dall’impianto, potendo raggiungere i piani alti, a prescindere che siano soliti utilizzarlo o meno. In effetti, ciò che conta è l’utilizzo anche solo potenziale del servizio.
Inoltre, la presenza dell’ascensore è un elemento che aggiunge valore economico al palazzo: aumentandone il valore di mercato è fonte di guadagno per tutti i condomini.
Ascensore: quali spese deve pagare chi vive al pianterreno?
Nonostante chi abita al pianoterra debba pagare l’ascensore, potrebbero esserci tipi di spesa che per la giurisprudenza non vanno pagate da chi non si serve del servizio.
Secondo l’orientamento maggioritario, i proprietari al pianoterra devono contribuire a tutte le spese che riguardano l’ascensore, cioè sia a quelle di manutenzione ordinaria (elettricità, sostituzione di parti logore, pulizia, ecc.) che di manutenzione straordinaria, in base al criterio sopra visto: il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti; l’altro 50% in proporzione all’altezza del piano.
Altro orientamento ha invece stabilito che i condòmini del pianoterra non devono pagare le spese di pulizia e di esercizio, mentre devono corrispondere quelle di gestione ordinaria e straordinaria.
Si può rinunciare all’ascensore per non pagare le spese?
La legge non consente al condomino di rinunciare formalmente a servirsi dell’ascensore per evitare di contribuire alle spese.
Questa possibilità è esclusa, a meno che non intervenga autorizzazione da parte di tutti gli altri condòmini con atto pubblico debitamente trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari (al fine di renderla opponibile agli eventuali futuri acquirenti dell’appartamento).
Quando il condomino non paga l’ascensore?
L’unico caso in cui il condomino non è tenuto a pagare l’ascensore è quando la sua unità immobiliare non è raggiunta dal servizio.
Ad esempio, chi è proprietario solamente di un locale seminterrato a cui si può accedere soltanto facendo le scale, non deve pagare le spese dell’ascensore.