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UTILIZZO DEL VANO SCALE IN CONDOMINIO

Androne e vano scale sono beni comuni per tutti i proprietari del condominio, compresi quelli dei locali che hanno accesso direttamente dalla strada.

14/07/2023 Autore: MAZZILLI IMMOBILIARE

Questi spazi sono necessari per la configurabilità stessa di un condominio e per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura.

Ecco perché vano scale e pianerottoli possono essere utilizzati come ogni altra parte comune.

Nel loro utilizzo però, bisogna tenere presente la regola che vale per tutte le parti comuni, ovvero che ciascun partecipante può servirsene purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Quando si parla di pari uso della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., non si intende l’uso identico e contemporaneo. Ciascun proprietario infatti ha il diritto di utilizzare la cosa comune in maniera più o meno intensa, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, rispettando il principio di solidarietà nei rapporti con gli altri condòmini.

Per questo il condomino ha la facoltà di installare, a proprie spese, un impianto di ascensore nel vano delle scale in cui è ubicata la propria unità immobiliare, salvo che altri vicini non siano interessati a richiedere la partecipazione all’utilizzo dell’opera, previa corresponsione delle quote di spesa dovute secondo legge.

Allo stesso modo è possibile l’apertura di una porta in una parte comune per mettere in comunicazione con il vano scale un’unità immobiliare di proprietà di un condomino. Ciò rientra sempre nel concetto di uso (più intenso) del bene comune, non necessita l’approvazione all’unanimità dei condomini, e non determina una costituzione di servitù.

È inoltre concesso al condomino di collocare davanti alla propria porta d’ingresso zerbini, tappeti e piante o altri oggetti ornamentali.

Anche l’apposizione di un cancello/inferriata, (leggero e poco ingombrante), può essere lecito al compossessore, mentre ci sono delle limitazioni nel caso di installazione di un cancello blindato per proteggere l’ingresso dell’appartamento, con apertura sul pianerottolo della scala comune. La presenza di un simile cancello, ingombrante nel momento dell’apertura, diminuirebbe l’utilizzo del pianerottolo e dunque non è lecita (ex art. 1102 c.c.).

Allo stesso modo è possibile lasciare transitoriamente uno stendino per via dell’immediato utilizzo del proprietario, ma non è possibile adibire il pianerottolo o altri spazi delle scale allo stazionamento abituale di stendini.

Risulta poi utilizzo improprio della superficie condominiale, la collocazione, sul pianerottolo, di suppellettili (piante enormi, biciclette ecc.) che per l’ingombro eccessivo ostacolano il transito dei condomini.

Si noti, poi, che il deposito della spazzatura sul pianerottolo è lecito solo se limitato ad intervalli di tempo così ristretti da non ledere al decoro o alla vivibilità degli ambienti a causa dei cattivi odori.

Infine è vietato incorporare nell’appartamento una parte delle scale: un intervento del genere comporta un’alterazione della destinazione e dell’utilizzo della cosa comune, contraria ai diritti degli altri condomini.

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