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CROLLO DI UN ALBERO SULL'AUTOMOBILE DI UN CONDOMINO O TERZO: CHI PAGA?

Analisi delle diverse ipotesi. Le indicazioni del Tribunale di Roma.

22/04/2022 Autore: www.condominioweb.com

E' possibile che un albero che si trovi in ambito condominiale, magari appesantito dalla neve abbondante e senza l'adeguata potatura "crolli" improvvisamente su un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

Il problema è individuare il responsabile dei danni.

Il crollo dell'albero che si trova nel giardino privato

Si deve prendere in considerazione l'art. 934 c.c., secondo cui, in virtù del principio dell'accessione e per effetto dell'avvenuta incorporazione, le piantagioni appartengono, in proprietà esclusiva, al proprietario del suolo.

Quindi per l'albero che insiste sul giardino privato caduto sulla macchina posteggiata nelle vicinanze è il singolo condomino a pagare i danni.

Il condomino, essendo obbligato, quale custode dell'albero, ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, risponde, in forza dell'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati a terzi o ai singoli condomini.

Crollo dell'albero "decorativo" che si trova nel giardino privato

Bisogna considerare che qualora gli alberi rientranti nella proprietà esclusiva di un condomino, in forza di un vincolo di destinazione, costituiscano elemento ornamentale, essi possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell'edificio, che è bene comune tutelato dalla legge; di conseguenza tutti i partecipanti al condominio sono obbligati a contribuire alle spese per la potatura, da considerare funzionali alla conservazione del decoro del fabbricato.

In caso contrario, cioè se non si procede alla potatura per mancata erogazione delle somme necessarie, l'intera collettività diventa responsabile per i danni alla vettura del condomino o terzo.

Tale conclusione vale, ad esempio, se gli alberi sia nelle parti comuni sia nelle parti esclusive sono stati inseriti nella struttura dell'edificio, mediante la sagomatura dei balconi esterni attuata in modo tale da contornarli ed avvolgerli (Cass. civ., sez. II, 18/04/1994, n. 3666).

Crollo di albero collocato negli spazi comuni

Il condominio "custode" è responsabile per i danni causati dalla caduta dell'albero facente parte del giardino condominiale. La responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia (intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa), e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.

Il danneggiato, quindi, per ottenere il risarcimento del danno, dovrà dimostrare l'esistenza del danno e la causa del danno: ossia che il danno subito dall'auto è stato provocato e causato dalla caduta dell'albero/ramo.

Non si può escludere però il caso fortuito (ad esempio una tromba d'aria). Sarà quindi necessario verificare due circostanze:

  1. le condizioni dell'albero/ramo prima della caduta (se questo non è stato potato, si può ritenere che il danno sia ragionevolmente prevedibile);
  2. l'impetuosità dell'evento atmosferico.

Se quest'ultimo non è di portata eccezionale sarà facile dimostrare la responsabilità della collettività condominiale.

Caduta di albero in area comune ad una pluralità di edifici

Si potrebbe verificare anche questa situazione: un albero non pericolante che si trova in un'area comune adibita a parcheggio da tutti i condomini di varie palazzine facenti parte di un complesso edilizio (ma utilizzata anche da estranei), dopo un'abbondante nevicata, crolla sulla vettura di un soggetto estraneo al complesso edilizio.

Chi è tenuto a pagare i danni? La risposta è contenuta in una recente sentenza del Tribunale di Roma (Trib. Roma 16 febbraio 2022 n. 2486). Nel caso esaminato il danneggiato citava in giudizio solo uno dei palazzi della area. Il Giudice di Pace rigettava la domanda.

Secondo il giudice di primo grado l'attrice rivestiva la qualità di condomina e, dunque, l'omessa manutenzione dell'albero avrebbe dovuto allertarla ad una maggiore attenzione nel parcheggio della sua autovettura; il regolamento condominiale non prevedeva il parcheggio nell'area non condominiale; il giorno del sinistro si era inoltre verificato un forte fenomeno nevoso. Il Tribunale ha invece dato ragione al proprietario dell'automobile. Queste le ragioni.

La manutenzione di tale area non condominiale - quanto al "verde" (alberi e giardino) - era stata di fatto assunta stabilmente (anche) dal condominio convenuto, fatto confermato dal suo ex amministratore, tanto che provvedeva anche a stipulare la relativa polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei terzi.

Alla luce di quanto sopra il condominio convenuto è stato considerato dal Tribunale custode dell'albero e, quindi, responsabile del crollo.

Per essere custodi dell'albero non serve necessariamente la proprietà (o altro diritto reale) sul bene, essendo sufficiente ad integrarla un effettivo potere fisico sull'albero. Non è rilevante neppure la proprietà dell'area (che nel caso esaminato non era condominiale) su cui si trova la pianta, mentre è decisivo è il fatto che manutentore/custode fosse il caseggiato convenuto.

In ogni caso il danneggiato non abitava in nessuno dei palazzi del complesso, non era tenuto a rispettare il regolamento del caseggiato convenuto (che vietava di parcheggiare in quell'area). Il Tribunale non ha considerato neppure il "fattore nevica" perché i condomini non hanno provato "l'eccezionalità" dell'evento.

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