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FINITA LOCAZIONE: CHI PAGA L'IMBIANCHINO?

Quasi sempre, quando si libera un appartamento affittato è necessario rimbiancare le pareti. Vediamo se tale spesa grava sul proprietario o sull'inquilino.

22/04/2021 Autore: www.studiocataldi.it

Tinteggiatura alla scadenza dell'affitto

La necessità di tinteggiare le pareti dell'appartamento affittato, alla scadenza del contratto, sorge pressoché sempre.

È infatti naturale che l'uso normale dell'immobile provochi l'ingiallimento delle pareti o che, su di queste, restino tracce di chiodi o dello scotch utilizzati per decorarle.

Ma chi deve farsi carico delle spese dell'imbianchino? Scopriamolo insieme.

Danni normali o straordinari?

La chiave di volta per rispondere alla domanda è capire se i danni alle pareti possano dirsi causati dal normale utilizzo del bene o da incuria, negligenza o addirittura dolo dell'inquilino.

Nel primo caso, infatti, quest'ultimo non deve farsi carico dei costi per rendere l'appartamento più presentabile, mentre nel secondo caso sarà proprio il conduttore a dover sistemare i danni.

Orbene: come accennato, l'ingiallimento della parete o le tracce dei chiodi utilizzati per agganciare i quadri o dello scotch attaccato nella parete della camera dei ragazzi per appendere dei poster non possono essere considerati come danni derivanti da un utilizzo non conforme dell'appartamento. Di conseguenza, le spese che il proprietario intenda comunque sostenere per ritinteggiare l'appartamento e farlo tornare alla condizione in cui si trovava quando è stato concesso in locazione non possono essere addebitate all'inquilino. Si tratta, infatti, di manutenzione ordinaria, affidata dalla legge al locatore.

Quando è l'inquilino a dover imbiancare

Tale regola può in ogni caso essere derogata dalle parti, che sono libere di inserire in contratto una clausola che obbliga espressamente il conduttore a ritinteggiare l'immobile prima di riconsegnarlo, a prescindere da quanto e perché le pareti siano deteriorate.

Va precisato che, in passato, una simile clausola era considerata contrastante con l'articolo 79 della legge sull'equo canone, che vietava al proprietario di pattuire in contratto dei vantaggi maggiori rispetto a quelli legislativamente previsti. Oggi, con l'abrogazione di tale articolo in relazione alle locazioni abitative, il patto che pone in capo all'inquilino l'obbligo di tinteggiare l'appartamento alla scadenza della locazione deve ritenersi valido.

 

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