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POSTO AUTO IN CONDOMINIO, POSSIBILE PARCHEGGIARE IL CAMPER?

Parcheggio di camper, regolamento di condominio, nozione di uso della cosa comune e codice della strada.

18/03/2021 Autore: www.condominioweb.com
Parcheggio in condominio, il caso del camper
In condominio il posto auto è fonte di ricorrenti liti, in particolare sulle modalità con cui avviene il parcheggio dei veicoli, considerato che, nella gran parte delle situazioni, gli spazi assegnati, all'epoca della progettazione e delimitazione, non erano stati progettati per la sosta di veicoli di grandi dimensioni, come ad esempio i suv.

In proposito, per una compiuta riflessione sull'argomento, non possiamo dimenticare che nel periodo della edificazione dei condomini e dei posti auto pertinenziali, fino almeno alla fine degli anni settanta, i volumi occupati dalle vetture erano indiscutibilmente inferiori se rapportati ai giorni odierni.

L'evoluzione della entità delle auto ha comportato, in alcuni casi, la non adeguatezza del posto auto rispetto ai modelli attuali, desumibile da un semplice confronto con le misure di veicoli che, oggi, sono tre volte quelle di ieri.

In molti casi è stato risolutivo un riallineamento dei parcheggi con nuova delimitazione dell'area proprio al fine di consentire la fruizione del posto auto da parte dei proprietari, in altri, la impossibilità di utilizzo per alcuni veicoli.

 

In ulteriori circostanze, il posto auto è stato realizzato successivamente, ad esempio adibendo a tale destinazione un cortile, per cui non vi è un diritto vero e proprio di proprietà della stesso, ma un diritto di "uso esclusivo" di un determinato settore oppure un uso promiscuo, privo di regole e zone individuate con l'apposizione di segnaletica (strisce) o, ancora, un uso a turnazione (quando gli spazi non sono sufficienti per tutti i condomini).

Questa breve panoramica, è propedeutica alla trattazione dell'argomento, per un corretto inquadramento delle ipotesi concrete che si possono verificare.

Vediamo adesso, quale disciplina e norme, intervengono in ausilio per dare una risposta al tema oggetto del presente approfondimento, ovvero se si può parcheggiare un camper nel posto auto situato all'interno di un condominio.

Uso del posto auto, camper e regolamento condominiale

Come per ogni domanda inerente l'utilizzo di parti condominiali, anche la previsione di eventuali divieti di parcheggio di alcune tipologie di mezzi può trovare, nel regolamento, una risposta, ovvero una disposizione ad hoc.

Nell'ipotesi sia di area destinata a parcheggio che di posti auto delimitati, il regolamento condominiale può stabilire modalità e criteri per il suo utilizzo.

Non è raro che sussista, dunque, una clausola del regolamento che ponga il divieto di parcheggiare camper o autocaravan che, se di natura contrattuale, ovvero redatto dal costruttore, potrà essere modificato solo con l'unanimità dei condomini.

Nondimeno, la codificazione nel regolamento di una simile limitazione risolverà ogni dubbio applicativo.

Se il regolamento non contiene alcuna postilla sul tema, quale soluzione adottare?

Camper in condominio e art. 1102 Cod. Civ.

Ogni volta in cui il regolamento nulla disponga su una problematica insorta né possano essere richiamate norme dettate in materia di condominio, interviene ed opera l'art. 1102 Cod. Civ., dettato in materia di comunione, in aderenza al quale ciascun partecipante può utilizzare gli spazi comuni a condizione che non ne alteri la destinazione e né impedisca agli altri di farne pari uso.

Per la violazione di tale disposizione non occorre la contemporanea sussistenza di entrambi i limiti, ma anche il solo realizzarsi di uno è sufficiente a comprimere il diritto altrui.

Da ciò ne discende che, qualora l'avvenuto parcheggio di un camper impedisca ad altri di usufruire del loro posto auto, di fatto, tale condotta potrà e dovrà essere legittimamente contestata e vietata, comportando la lesione e/p pregiudizio di un diritto altrui.

Parimenti, occorre ricordare che il concetto di pari uso non deve essere inteso  più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione» (Cass. Civ. n. 21256/2009).

Al contempo, non sarebbe corretto esimersi dal rilevare come sia certamente utile ed opportuno valutare, nel caso concreto, quale sono le necessità degli altri condomini: a titolo esemplificativo, se solo un condomino è proprietario di un camper e non si realizza alcun limite al godimento dei posti auto altrui, nulla osta, come, invece, diversamente, se due condomini hanno, rispettivamente, un camper e la contemporanea presenza degli stessi crea pregiudizio agli altri.

Sulla questione, in linea di principio, appare dirimente una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Foligno, seppur non recente (06.03.1997), nella quale è stato riconosciuto che <è illegittimo il divieto rivolto ai condomini proprietari di autocaravan di parcheggiare tali mezzi nelle aree adibite a parcheggio autoveicoli, sempre che i proprietari suddetti non utilizzino il parcheggio condominiale come area per campeggio>.

Nel caso, non sussisteva alcun espresso divieto nel regolamento condominiale, motivo per cui, in assenza della presenza dei limiti imposti dall'art. 1102 Cod. Civ., la sosta del camper deve ritenersi consentita, fatto salvo l'uso come area di campeggio, ovvero per uso diverso.

In sostanza ed ancora più esplicitamente, il camper potrà essere parcheggiato nel posto auto con l'unico obbligo di non fruire dei servizi presenti nello stesso, quali la funzione di abitazione e/o alloggio.

Camper e art. 185 Codice della Strada

In ultimo, è doveroso rappresentare che, a norma dell'art. 185 del Codice della Strada, rubricato "circolazione e sosta delle autocaravan", il camper è assimilato a tutti gli altri veicoli, per cui da tale disposto non si rinviene alcun limite al diritto di parcheggiare nello spazio dedicato al cosiddetto posto auto, fatta eccezione il travalicare l'area di sosta, o meglio eccedente l'ingombro proprio di un autoveicolo e non costituisca attività di campeggio.


 

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