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OSTRUIRE L'INGRESSO AL CONDOMINO E' VIOLENZA PRIVATA

Per la Cassazione è reato di violenza privata ostruire l'ingresso al condomino con un veicolo. La norma, la ratio e la fattispecie.

23/07/2020

La V Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 19 dicembre 2019 n. 51236 (sotto allegata), ha statuito che colui che impedisce alle altre automobili di entrare nel cortile comune, soggiace al reato di violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale.

1. Impedire accesso al condomino
Nella vicenda, un uomo si rifiutava di spostare il proprio veicolo parcheggiato proprio all'ingresso di un cortile, ingresso in uso anche ad altro condomino, impedendo a quest'ultimo di entrare nel garage per portare via degli attrezzi in quel luogo depositati.
La difesa eccepiva l'insussistenza dell'articolo 610 del codice penale, in quanto il rifiuto di spostare il veicolo non era paragonabile alla violenza ovvero alla minaccia; per gli Ermellini di Piazza Cavour, invece, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali (cfr. tra tutte Cass. Pen. n. 29261/2017 e n. 48369/2017), la violenza si configurava in qualunque mezzo capace di privare in modo coattivo la persona offesa della libertà di autodeterminarsi e di agire.

2. L'articolo 610 del codice penale
La norma trova piena applicazione prevedendo che chiunque, mediante violenza ovvero minaccia, obbliga taluno a fare, collocare od omettere qualche cosa prevedendo una pena della reclusione fino a quattro anni aumentata nel caso in cui ricorrano le aggravanti le quali si traducono in violenza o minaccia commesse con armi, persone travisate, da più persone, mediante scritto anonimo ovvero avvalendosi di forza intimidatrice, la quale derivi da associazioni segrete o solo supposte, quindi vedendo anche l'applicazione dell'articolo 339 del codice penale.

3. La ratio della norma
L'articolo 610 del codice penale ha lo scopo di tutelare l'interesse dello Stato affinchè garantisca a ciascun soggetto la libertà morale, ovvero la facoltà di autodeterminarsi e quindi di sentirsi libero in ogni circostanza nei limiti, ovviamente, dell'ordinamento giuridico, pertanto la ratio dell'articolo in esame è la libertà psichica della persona, la quale non deve essere compromessa da ogni
comportamento violento ovvero intimidatorio atto a determinare una costrizione, diretta ovvero indiretta, sulla libertà di azione della persona.

(FONTE ESTERNA: www.studiocataldi.it)

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