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CEDOLARE SECCA PER I NEGOZI ANCHE DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il regime fiscale della così detta cedolare secca può essere scelto anche per gli anni successivi alla stipula del contratto siglato nel 2019

08/07/2020

Cedolare secca, ossia pagamento di una percentuale d'imposta sul canone di locazione percepito dal locatore.

Con una risposta - la n. 190 - ad un interpello pubblicata sul proprio sito istituzionale negli scorsi giorni l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando può essere esercitato in relazione agli affitti di negozi stipulati nell'anno 2019.

Questa tipologia di tassazione, che sostituisce ogni imposta e tasse derivanti dal contratto di locazione in capo a chi affitta, è stata introdotta nel nostro ordinamento col decreto legislativo n. 23 del 2011.

La legge di bilancio per l'anno 2019 legge n. 145/2018 ha esteso la sua applicabilità - inizialmente prevista per i contratti di locazione ad uso abitativo - alle locazioni strumentali.

Si badi: come ricorda l'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale «l'opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019 . I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L'aliquota applicabile è del 21%».

 Locazioni. Cedolare secca. Le novità introdotte dal D.L. 193/2016 e le risposte del Telefisco 2017.

Chi ha stipulato un contratto di locazione di un negozio nell'anno 2019 poteva avvalersi del particolare regime fiscale che, è utile metterlo in evidenza, non ha trovato proroga per l'anno 2020.

E che ha stipulato nel 2019 e non ha scelto immediatamente quel regime impositivo, può farlo successivamente.

Questo il quesito cui ha dato risposta l'ente.

Cedolare secca negozi, il quesito

L'istante aveva stipulato un contratto per la locazione di un negozio nel febbraio dell'anno 2019, ossia nella vigenza della norma (art. 1, comma 59, l. n. 145/2018) che ha consentito la scelta della così detta cedolare secca anche per i canoni di locazione dei locali ricadenti nella categoria catastale C/1.

Egli non aveva optato subito per il regime in esame: chiedeva dunque all'Agenzia delle Entrate se potesse optarvi successivamente, avendone tutti i requisiti. Lui riteneva di sì.

Rammentiamo che ai sensi della citata norma l'opzione "cedolare secca" non è applicabile «ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale». Non era in caso del contribuente.

 Cedolare secca se il conduttore è una società

Cedolare secca negozi, la risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'ente impositore ha risposto positivamente al quesito.

Si nella risposta n. 190 che «qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine è possibile revocare l'opzione per il regime della cedolare».

Nella medesima risposta in esame l'Agenzia ha altresì specificato come fare per esercitare l'opzione, ossia:

«- utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web);

- presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso Ufficio dove è stato registrato il contratto».

Rammentiamo che la così detta cedolare secca prevedere una tassazione pari al 21% del canone di locazione ed è sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell'immobile) dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

(FONTE ESTERNA: www.condominioweb.com)

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