IL TERZO CREDITORE PUO' AGIRE ESECUTIVAMENTE SUI BENI DEL CONDOMINIO.
L'esecuzione per il soddisfacimento dell'intero credito del terzo può avvenire direttamente contro il condominio. Ciò, in linea di principio, attua il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali. L'argomento in questione è particolarmente rilevante, sia perché riguarda buona parte del contenzioso attualmente pendente presso i vari organi giudiziari, sia perché dottrina e giurisprudenza si sono in qualche modo divise sulla possibilità per il terzo creditore di agire esecutivamente, e per l'intero, nei confronti del condominio, aggredendo il patrimonio dello stesso. Tale possibilità è stata espressamente ammessa dalla giurisprudenza maggioritaria di merito ma, nel corso del tempo, si è comunque registrata qualche sentenza e opinione dottrinaria di segno opposto. Sul punto, si spera definitivamente, è ora intervenuta la Corte di Cassazione, III Sezione civile, con la sentenza n. 12715 del 14 Maggio 2019 la quale ha statuito in merito alla possibilità, per il creditore del condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, di procedere all'espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti.
La vicenda di merito
Tizio, creditore del condominio, agisce in via esecutiva nei confronti dello stesso pignorando i crediti vantati dal condominio nei confronti di alcuni condòmini per contributi. Propone opposizione, ai sensi dell'art. 615 cpc, il condominio debitore nonché uno dei condòmini terzi pignorati, eccependo il principio di parziarietà dell'obbligazione e, pertanto, la necessità di agire esecutivamente solo nei confronti dei singoli condòmini morosi.
Prima il Tribunale di Catania - Sez. distaccata di Acireale, poi la Corte d'Appello etnea, alla quale il condominio si era rivolto in secondo grado, rigettano l'opposizione del condominio e dichiarano inammissibile quella del condomino terzo pignorato. Il condominio propone ricorso per cassazione eccependo, tra l'altro, la circostanza per la quale il condominio non è dotato di personalità giuridica, sia pure attenuata, ovvero di autonoma propria soggettività e, quindi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 1119, 1123, 1130 e 1131 Cc, nonché la violazione e falsa applicazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilità delle somme dovute per quote, quali principi informatori della specifica disciplina. Il creditore resiste con controricorso ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso del condominio in difetto di relativa autorizzazione assembleare.
La sentenza della Corte di Cassazione
Il Giudice di legittimità nello scrutinare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità avanzata dal controricorrente, la ritiene - giustamente - fondata. In particolare rileva come l'oggetto del giudizio, vale a dire la contestazione del diritto di un creditore del condominio di procedere, in base ad un titolo giudiziale, ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso condominio, mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condòmini per contributi, non rientra tra le attribuzioni proprie dell'amministratore, ex art. 1130 Cc, pertanto, lo stesso, per poter agire in giudizio necessita della preventiva autorizzazione assembleare che, nel caso concreto risulta mancare. Peraltro, rileva come non può neppure essere concesso <
Il principio di diritto
La Suprema Corte, quindi, nel dichiarare inammissibile il ricorso, enuncia ai sensi dell'art. 363, comma 3, Cpc, il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: < La prima, una volta ottenuto il titolo esecutivo - sia esso costituito da una sentenza ovvero da un decreto ingiuntivo -, può agire per l'intero credito ed intimare il precetto al condominio e, in difetto di pagamento, procedere al pignoramento dei beni e diritti di pertinenza dello stesso, come ad esempio, il conto corrente condominiale. La seconda, ottenuto il titolo esecutivo nei confronti del condominio, può agire esecutivamente pro-quota nei confronti dei singoli condòmini morosi, previa notifica del titolo stesso e dell'atto di precetto. In questa sede, a parere di chi scrive, non può che ribadirsi quanto sostenuto già in precedenza in relazione alla paventata possibilità per il creditore di aggredire i beni comuni e, in particolare, il conto corrente condominiale. Ed invero l'art. 63 disp. att. Cc può avere valenza sono in fase di esecuzione fornendo al creditore l'alternativa se agire esecutivamente nei confronti dei singoli condòmini morosi ovvero nei confronti dell'intero condominio. Infatti, in assenza di esplicito divieto normativo, neppure rinvenibile nel suddetto articolo, nulla osta a che il creditore possa agire per l'intero credito escutendo il conto corrente condominiale. A tal proposito, infatti, premesso che quando il condominio contrae con il terzo vengono in rilievo due distinte obbligazioni, una per intero del condominio nei confronti del terzo, ed una parziale (pro-quota) del condomino nei confronti del condominio, posto che, per costante giurisprudenza, il pagamento effettuato dal condomino direttamente nelle mani del terzo creditore del condominio non lo libera dall'obbligazione nei confronti dell'amministratore, non si può aprioristicamente negare al terzo creditore di soddisfarsi, per intero, sui crediti eventualmente a disposizione del condominio e, quindi, sul conto correntecondominiale. Tanto è vero che è stato acutamente osservato che <
(FONTE ESTERNA: www.studiocataldi.it)