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E' LEGITTIMA LA CLAUSOLA CON LA QUALE IN UN CONTRATTO DI LOCAZIONE SI STABILISCE IL DIVIETO PER IL CONDUTTORE DI INTRODURRE NELL'IMMOBILE LOCATO ANIMALI DOMESTICI?

22/06/2019
Per quanto non si rinvengano precedenti giurisprudenziali specifici, vi sono fondati motivi per ritenere che la clausola sia illegittima.-
Una lunga serie di interventi normativi sia a livello europeo che nazionale, hanno costituito il superamento della tradizionale concezione degli animali quali “mere cose”, sancendo il rispetto degli animali quali esseri senzienti, della tutela del sentimento per gli animali e del rapporto uomo-animale.
In proposito, poi, vi è da evidenziare, che l’art.1138 del Codice Civile (come modificato a seguito della riforma introdotta dalla L.220/2012) sancisce “le norme del regolamento non possono
vietare di possedere o detenere animali domestici“.-
Vi è da credere che il principio che promana da tale norma (di tutela del rapporto uomo – animale), per quanto allo stato non abbia ricevuto ancora apposita regolamentazione, possa trovare applicazione analogica con riferimento al contratto di locazione, non solo per le evidenti connessioni logiche, ma anche per le più rilevante ricaduta sulla vita umana che assume un eventuale divieto in tale rapporto.-
In verità, quindi, anche a prescindere dall’applicazione analogica del suddetto articolo, si può ipotizzare la sussistenza nel nostro diritto di un principio generale, di cui lo stesso art. 1138 c.c. è una delle possibili espressioni.-
Partendo dalla sussistenza di un principio di diritto all’animale domestico, dato atto della grande forza del rapporto uomo-animale, al pari di un rapporto familiare o di intensa ed intima amicizia, ne discende la sua valenza costituzionale in quanto rapporto rientrante nell’alveo dell’art. 2 Costituzione.-
Tanto determinerebbe l’incomprimibilità di tale diritto ad opera del contratto di locazione e, quindi, la nullità delle clausole che vietino la detenzione di animali domestici, in diretta conseguenza dell’applicazione degli artt. 1322 (autonomia contrattuale) e dall’art 1418 comma primo c.c..-
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