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DISTANZA CANNA FUMARIA DA BALCONI E FINESTRE

06/09/2018

Quali sono le distanze da rispettare dai balconi e dalle finestre per l'installazione di una canna fumaria?

Se il condominio decide l'installazione di una canna fumaria comune, ovvero se un singolo condòmino appoggia la canna fumaria a servizio della sua abitazione sui muri perimetrali, quali distanze da balconi e finestre deve rispettare?
Detta diversamente: in che modo considerare la canna fumaria ai fini del rispetto della normativa sulle distanze?
Al riguardo è utile passare in rassegna le decisioni giurisprudenziali tanto in relazione alla nozione di canna fumaria, quanto guardando alla sua valutazione nell'ambito della normativa sulle distanze nelle costruzioni.
Che cos'è una costruzione?
Partiamo dalla nozione di costruzione ai fini del rispetto della normativa sulle distanze: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione» (Cass. 28 settembre 2007 n. 20574).
=> Va allontanata la canna fumaria per evitare un pericolo
Le distanze dalle costruzioni riguardano tante i manufatti in sé, quanto il collocamento ad apposita distanza rispetto a porte, finestre e in generale vedute.
Tanto si desume dal contenuto dell'art. 907 del codice civile a mente del quale se qualcuno ha acquisito un diritto di veduta, allora non si può fabbricare a meno di tre metri dalla suddetta veduta.
La canna fumaria, dice la Corte di Cassazione, non è una costruzione.
Canna fumaria e distanze
Più nello specifico secondo gli ermellini, «la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 907 Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 23/02/2012 Rv. 621675)» (così Cass. 23 maggio 2016 n. 10618).
Accessorio di un impianto e non costruzione. Siccome costruzione è ciò che è stato precedentemente definito e dato che solamente alle costruzioni si applicano le norme dettate in materia di distanze dalle vedute (balconi, finestre),
ne discende che per l'apposizione di canne fumarie non è necessario guardare al contenuto dell'art. 907 c.c.
Si badi: la norma di riferimento non è quella indicata, ma ciò non vuol dire che l'installazione possa avvenire liberamente, ovverosia senza rispettare alcun precetto normativo e/o regolamentare. Spieghiamo meglio.
Quando la giurisprudenza è stata interrogata sulla natura delle canne fumarie ai fini della sua installazione a distanze considerate legittime, la conclusione che è stata raggiunta è che avendo servendo per la dispersione dei fumi delle caldaie e quindi avendo una funzione identica a quella dei camini «vanno soggette alla regolamentazione di cui all'art. 890 c.c. e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali" (Cass., 2386/03; 10652/94)» (Cass. 12 ottobre 2017 n. 23973).
È ai regolamenti locali, quindi, che bisogna guardare per sapere quali sono le distanze da balconi e finestre che s'è tenuti a rispettare per l'installazione delle canne fumarie.
Un ruolo centrale lo gioca anche il regolamento condominiale. Questo, senza poter derogare alle norme di rango amministrativo (regolamenti locali), può certamente integrarne il contenuto prevedendo ulteriori accorgimenti, anche estetici per la installazione delle canne fumarie.
Ciò che non può fare un regolamento condominiale, a meno che non sia di natura contrattuale, è vietare l'installazione di canne fumarie ad uso individuale sui muri comuni.
Quando la Cassazione s'è soffermata su questo particolare uso delle parti comuni ha affermato che «l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico» (tra le tante, così Cass. 16 maggio 2000 n. 6341).
Il riferimento è all'art. 1102 del codice civile che, per l'appunto, consente gli usi più intensi delle cose comuni da parte di ciascun condòmino, chiaramente le rispetto del regolamento e dei diritti degli altri.
Tanto è radicato questo convincimento che, ad esempio, la magistratura amministrativa ritiene che per l'installazione di una canna fumaria ad uso individuale su di un muro comune non sia necessario il consenso degli altri condomini (T.A.R. Ancona 6 giugno 2008 n. 898).
Essendo, infatti, le autorizzazioni rilasciate "salvo diritti dei terzi", ciò non preclude questi ultimi dell'esperimento delle azioni dei diritti da essi stessi considerati violati.
(Fonte www.condominioweb.com )

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