MAZZILLI GIACOMO

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IN PRESENZA DI UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA INTESTATO A TRE VENDITORI, LA CAPARRA DEVE ESSERE VERSATA CON TRE ASSEGNI DIVERSI?

12/07/2018

Per estinguere il debito che presenta una pluralità di creditori, si può soddisfare in solido uno solo di essi, previa specifica previsione legale o consensuale.
L’intera somma può dunque essere versata con un unico assegno ad un solo creditore, poiché trattasi di obbligazione solidale attiva scaturente da medesimo titolo negoziale.

Si ha obbligazione solidale quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione o quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione, in modo che l'adempimento da parte di uno, o verso uno solo, libera anche gli altri (art. 1292 c.c.).
I requisiti necessari sono:
- pluralità di soggetti dal lato attivo o passivo;
- medesima prestazione da eseguire;
- medesima fonte obbligatoria da cui scaturisce l’obbligazione.

Si ritiene dalla Dottrina che l’elemento della solidarietà operi non solo quando la fonte sia unitaria (ad es. un unico contratto), ma anche quando le fonti siano diverse (ad es. diversi contratti), ma collegate in modo tale da farle ritenere un complesso unitario.

Nel caso di specie, si parla di obbligazione solidale attiva quando più creditori hanno diritto
alla stessa prestazione, di modo che l'adempimento effettuato ad un creditore libera il debitore
nei confronti anche degli altri; la solidarietà tra concreditori, a differenza di quella passiva, non
si presume, ma deve essere espressamente prevista. (Cass. 2822/2014).
L'obbligazione in solido si divide dunque in parti che si presumono uguali tra i creditori
solidali, operando il principio di uguaglianza delle quote, salvo ovviamente il patto contrario.
Nella regolamentazione dei rapporti interni tra i concreditori, invece, è possibile invocare
l’azione di regresso ex art. 1299 c.c. che, seppure prevista per la sola solidarietà passiva, può
essere estesa anche a quella attiva.
In assenza di espressa previsione di legge o di uno specifico titolo negoziale, pertanto, il
debitore con controparte plurisoggettiva è obbligato al pagamento frazionato verso ciascun
creditore, e non sarebbe liberato verso gli altri se effettuasse il pagamento integrale nei
confronti di uno soltanto di essi. (Cass. Civ. Sez. II, Sent., 10.03.2016, n. 4730).
Nel caso di specie, i tre creditori sono comproprietari dell’immobile, quindi il preesistente
titolo negoziale può consentire al debitore di adempiere versando l’intero importo della caparra
ad un solo creditore, estinguendo il debito.

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