LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI ANTISISMICI SULLA BASE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
Interventi antisismici (detrazione Irpef/Ires*)
• Specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione o ad attività produttive) ricadenti
nelle zone sismiche 1 e 2 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo,
dopo l’1.1.2017
• dall’1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica
sismica degli immobili
• fino al 31.12.2016 = 96.000 euro
• dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 96.000 euro
• dall’1.1.2022 = 48.000 euro
• fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali
• dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali
• dall’1.1.2022 = 36%, in dieci quote annuali
L’agevolazione di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applica anche
agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate
dopo l’1.1.2017.
• Elevata al 70%, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che
determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
• Elevata all’80%, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico
che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore
• Elevata al 75%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali,
derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore
• Elevata all’85%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali,
derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di
rischio inferiori
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le
modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli
intervenenti effettuati sono state stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.2.2017.
Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi antisismici realizzati
su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari (senza norme di
favore per i cd. “incapienti”), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono
optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva
cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al d. lgs. n. 165/’01).
Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate dell’8.6.2017.
Le detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni
spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree
colpite da eventi sismici.
*Sulla base dell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate