MAZZILLI GIACOMO

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A chi spetta il rifacimento del cielo sottostante un balcone aggetto di proprietà privata.

04/05/2017

Le opere di manutenzione dei balconi aggettanti competono esclusivamente al proprietario dell'appartamento dal quale protendono. Di talché nel caso in cui il cattivo stato di manutenzione degli elementi di finitura dell'estradosso delle solette del balcone, da individuarsi nei correntini coevi alla pavimentazione, comportino problemi di infiltrazioni all'appartamento sottostante, è onere del proprietario del balcone ripristinare lo stato di salubrità e sanare il danno (Trib. Firenze Sez. II, 15/09/2016).

I balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Non fungono da copertura del piano inferiore in quanto essi, dal punto di vista strutturale sono del tutto autonomi rispetto agli altri piani, poiché possono sussistere indipendentemente dall'esistenza di altri balconi nel piano sottostante o sovrastante e non avendo, quindi, funzione di copertura del piano sottostante, il balcone aggettante non soddisfa una utilità comune ai due piani e non svolge neppure una funzione a vantaggio di un condomino diverso dal proprietario del piano (Cass. civ. Sez. II, 12/01/2011, n. 587).

Detti balconi e le relative solette non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell'articolo 1125 c.c. secondo cui le spese per la ricostruzione e manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

La Corte di Cassazione ha puntualizzato che seppure volesse riconoscersi alla soletta del balcone una funzione di copertura rispetto al balcone sottostante, tuttavia, trattandosi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non indispensabile per l'esistenza stessa dei piani sovrapposti, non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, ne', quindi, di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani ( Cass. n.14576/2004, Cass. civ. Sez. II Sent., 17/07/2007, n. 15913).

La giurisprudenza è coeva nel considerare i balconi cosiddetti aggettanti un prolungamento della corrispondente unità immobiliare che sono di proprietà esclusiva del proprietario di questa, dovendosi considerare comuni solo gli elementi decorativi delle parte frontale ed inferiore del manufatto, qualora si inseriscano nella facciata di prospetto dell’edificio (Cass. civ. Sez. II, 02/02/2016, n. 1990, Cass. civ. Sez. II, 19/05/2015, n. 10209, Cass. 6624/2012).

Nello stesso senso anche il Trib. Cagliari, 06/10/2014 che di nuovo afferma soltanto che la relativa delibera assembleare che ripartisca le spese di rifacimento di terrazze o balconi aggettanti a carico anche degli altri condomini devono essere considerate nulle per indebita invasione della sfera di proprietà del singolo condomino in quanto la cosa oggetto di delibera è di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento. 
Ne consegue, per le asserite dissertazioni giurisprudenziali, l’esclusione dalla comproprietà condominiale e la loro appartenenza in via esclusiva ai proprietari delle relative unità abitative. Poiché viene esclusa la presunzione di condominialità, le opere di manutenzione dei balconi medesimi competono ai corrispondenti proprietari. Tuttavia, ogni qual volta si interviene su di essi, per effettuare lavori di manutenzione, occorre preliminarmente discernere la rispettiva valenza strutturale da quella estetica ornamentale - ove sussistente – al fine di individuare esattamente i criteri di riparto della spesa anche tra condòmini.

Infatti le uniche parti dei balconi aggettanti considerati beni comuni sono i rivestimenti e le decorazioni della parte frontale e della parte inferiore. Questi infatti sono considerati elementi integranti della facciata condominiale poiché abbelliscono l’edificio e apportano una miglioria che va a vantaggio dell’intera compagine condominiale.

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